Art. 5.

      1. Le imprese che hanno provveduto alla notifica dei medicinali omeopatici ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni, anche se non titolari di altra autorizzazione all'immissione in commercio o di autorizzazione alla produzione di medicinali, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni, possono essere distributori esclusivi o concessionari di medicinali omeopatici.